CONSTITUTION (original Italian version)
Articolo 1
Denominazione e sede
È corrente l’«Associazione Torinese Tram Storici Ente del Terzo Settore», in forma abbreviata «ATTS ETS» senza vincoli di rappresentazione grafica (nel seguito l’Associazione).
L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione è stata costituita in data 21 dicembre 2005 con atto per notar Angelo Chianale, rep. 42956, racc. 17507 dall’ing. Roberto Cambursano e dal GTT S.p.A.
L’Associazione ha sede in Torino.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
Articolo 2
Scopi e Finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. Essa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto, come previsto nel detto art. 5:
- «interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» (lett. e);
- «interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (lett. f);
- «organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo» (lett. i);
- «organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso» (lett. k).
Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, l’Associazione – anche attraverso una collaborazione permanente con il gestore del trasporto pubblico locale della città di Torino, disciplinata da apposita convenzione avente , fra l’altro, oggetto l’acquisizione, il recupero, il restauro, la manutenzione e l’utilizzo statico o dinamico di mezzi storici, la gestione e valorizzazione di archivi di testi, foto, video e documenti in genere, la formazione e abilitazione di conducenti di mezzi storici, la gestione di attività museali – si propone, in particolare, di:
a. provvedere al reperimento, al restauro statico e/o dinamico e alla conservazione di materiale rotabile tranviario di particolare interesse storico, proveniente in via prioritaria dalla rete del trasporto pubblico locale di Torino e da altre reti tranviarie italiane ed estere, al fine di disporre a Torino di un parco veicoli storici su rotaia di dimensioni adeguate alle iniziative turistiche, socio-culturali e ricreative che si vorranno realizzare, non escludendo di estendere tali attività anche ad altri mezzi di trasporto quali autobus, filobus e veicoli speciali, nonché ai loro antecedenti storici;
b. provvedere al reperimento, alla catalogazione e alla conservazione di ogni tipo di documentazione relativa alla storia del trasporto pubblico locale torinese, con riferimento ai veicoli, alle linee e agli impianti (pubblicazioni, manoscritti, fotografie, ecc.);
c. promuovere la conoscenza della storia e della tecnica del sistema tranviario e diffondere nel pubblico la convinzione dell’importanza della salvaguardia dei veicoli storici come patrimonio culturale di tutti i cittadini;
d. organizzare iniziative e manifestazioni, realizzare studi e pubblicazioni, e gestire canali telematici dedicati alle proprie finalità;
e. introdurre e sviluppare a Torino il concetto di “Museo in movimento” sul modello della “Market Street Railway” di San Francisco, promuovendo la crescita di linee tranviarie storiche permanenti, integrate nella rete urbana del trasporto pubblico locale e gestite interamente con veicoli storici;
f. supportare la gestione delle linee tranviarie storiche e della tranvia storica a cremagliera Sassi-Superga;
g. gestire servizi speciali occasionali con veicoli storici, sia per manifestazioni organizzate dall’Associazione o dal gestore del trasporto pubblico locale, sia per noleggio a privati da parte dell’Associazione (compresa la guida dei veicoli stessi);
h. realizzare e diffondere, sia in forma diretta sia per via telematica o tramite altri canali, materiale turistico-storico a tema tranviario come libri e pubblicazioni, foto e cartoline, modelli, gadget vari, e simili;
i. attivare iniziative di scambio e di reciproca collaborazione con Associazioni affini, italiane ed estere, anche al fine di partecipare a progetti congiunti di carattere storico, culturale e turistico;
j. reperire finanziamenti e contributi da parte di Istituzioni ed Enti legati sia alle attività istituzionali, sia alla realizzazione di particolari iniziative o progetti di carattere storico, culturale e turistico, inclusa la realizzazione e gestione di spazi fisici, presso la sede o altrove, per attività culturali, ricreative, di archivistica, rimessaggio veicoli, manutenzione, museale, anche nell’ambito di più ampi progetti sociali con enti pubblici e privati;
k. ricercare sponsor privati e pubblici al fine di ottenere contributi, anche partecipando a bandi, procedure, partnership finalizzati a perseguire gli scopi dell’Associazione;
l. attivare una pubblica sottoscrizione permanente al fine di acquisire lasciti e donazioni in denaro o in materiale di interesse storico;
m. compiere tutti gli atti compatibili con i fini sociali.
L’Associazione può esercitare anche indirettamente attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 6 del D.lgs. 117/2017, inclusa la somministrazione di cibi e bevande, previa delibera del Consiglio Direttivo il quale attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell’articolo 13, comma 6, D.lgs. 117/2017 e nel rispetto di ogni normativa applicabile.
Articolo 3
Gli Associati
Il numero degli Associati è illimitato.
Gli Associati prestano la propria attività nell’Associazione, anche ricoprendone le cariche, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:
1. Associati individuali sostenitori; tale qualifica spetta, finché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, a coloro che non partecipano alle attività di volontariato dell’Associazione;
2. Associati individuali operativi; tale qualifica spetta, finché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, a coloro che partecipano in modo non occasionale alle attività di volontariato dell’Associazione, anche solo mediante lo svolgimento di cariche sociali;
3. Associati individuali junior; tale qualifica spetta, finché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, a coloro che siano minori di età al momento del versamento della stessa; il diritto di voto dell’Associato individuale junior nell’Assemblea degli Associati è esercitata dall’esercente la responsabilità genitoriale;
4. Associati persone giuridiche; tale qualifica spetta, finché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, a qualunque ente, pubblico o privato, che concorre al pagamento della quota associativa annuale prevista per le persone giuridiche.
Viene attribuita la qualifica onorifica di “benemerito” a tutti gli Associati, individuali o persone giuridiche, che versano una quota associativa annuale maggiorata pari ad almeno cinque volte la quota di loro spettanza.
Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare Associati a titolo onorario coloro che – indipendentemente dall’appartenenza all’Associazione – si siano distinti, sia in ambito lavorativo presso aziende o enti o istituti scolastici o universitari, sia in relazione a studi e pubblicazioni di particolare rilievo, ovvero comunque con contributi, attività e supporto di particolare rilevanza nel campo del trasporto tranviario oppure a beneficio dell’Associazione. La qualifica di Associato onorario non prevede obbligo di versamento di quota associativa, non ha diritto di voto nell’Assemblea degli Associati. All’Associato onorario è tuttavia sempre consentito di versare la quota associativa annuale esercitando i diritti riconosciuti agli Associati individuali.
La qualità di Associato non è trasmissibile.
L’accettazione delle domande di associazione (che vanno presentate dalle singole persone fisiche o dai legali rappresentanti delle singole persone giuridiche) è subordinata al parere del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ogni Associato riceve una tessera, fisica o digitale, comprovante l’appartenenza all’Associazione. Tale tessera non è né cedibile, né trasmissibile. Mediante apposito bollino o stampigliatura o altra forma di certificazione, anche digitale, sarà comprovato l’avvenuto pagamento della quota associativa annuale. La tessera dà diritto a frequentare i locali sociali, a partecipare alle assemblee degli Associati, alle riunioni periodiche e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione, a ricevere la newsletter periodica dell’Associazione, a consultare i contenuti riservati agli Associati disponibili sui canali telematici, a usufruire di sconti sulle pubblicazioni messe a disposizione dall’Associazione e ad usufruire di tutte le altre agevolazioni che potranno essere rese nel tempo disponibili.
Con l’ammissione ciascun associato accetta di osservare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Cessazione della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione o morte.
La perdita della qualità di Associato è causa di decadenza da cariche all’interno dell’Associazione.
Ogni Associato può sempre recedere dall’Associazione presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e le dimissioni hanno effetto dalla data del primo Consiglio Direttivo che deve prenderne atto.
L’esclusione di un Associato può essere deliberata solo per gravi motivi, fra i quali rientrano il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce l’annualità, l’indegnità morale e la messa in atto di azioni contrarie allo Statuto sociale.
In caso di cessazione della qualità di Associato nulla sarà dovuto dall’Associazione all’ Associato.
Articolo 5
Il Personale Volontario
L’Associazione non può avere propri dipendenti.
Il personale volontario dell’Associazione è rappresentato dagli Associati individuali operativi.
Gli Associati individuali operativi sono iscritti, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 17 e 18 D.lgs. 117/2017, in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati individuali operativi non possono avere età inferiore ai 18 anni.
È vietato qualsiasi tipo di remunerazione diretta degli Associati individuali operativi e di qualsiasi Associato a titolo di compenso per attività prestate a favore dell’Associazione. Possono essere rimborsate unicamente le spese vive da essi sostenute per l’espletamento di attività autorizzate dal Consiglio Direttivo, nei limiti di cui al citato articolo 17 D.lgs. 117/2017.
Articolo 6
Quote di associazione
La misura della quota associativa annuale di base, per l’anno solare successivo, è deliberata dall’Assemblea che approva il Bilancio.
Gli Associati individuali sostenitori versano la quota associativa annuale base. È tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo stabilire una riduzione dell’ammontare della quota per gli Associati individuali sostenitori che siano stabilmente residenti all’estero o che si trovino stabilmente in particolari condizioni di oggettiva impossibilità a fruire di tutti i servizi erogati dall’Associazione.
Gli Associati individuali operativi versano una quota ridotta pari a un quinto della quota associativa annuale base.
Gli Associati individuali junior versano una quota ridotta pari alla metà della quota associativa annuale base.
Gli Associati persone giuridiche versano una quota maggiorata pari a dieci volte la quota associativa annuale base.
Per gli Associati Benemeriti si rinvia all’art. 3 di cui sopra.
Articolo 7
Il Patrimonio e le fonti di finanziamento
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1. le quote associative annuali versate dagli Associati;
2. i contributi a fondo perduto versati da Enti;
3. i contributi derivanti dalla partecipazione a progetti di carattere storico-culturale-turistico finanziati da Enti o Istituzioni;
4. i contributi versati da sponsor legati a particolari iniziative;
5. le erogazioni, i lasciti e le donazioni;
6. i proventi degli interessi;
7. i ricavi derivanti dalla vendita di pubblicazioni, audiovisivi, cartoline, gadget, e simili;
8. i ricavi derivanti dai servizi di noleggio gestiti direttamente dall’Associazione;
9. i ricavi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse e in generale dalle attività di raccolta di fondi;
10. il materiale storico raccolto;
11. i beni acquistati dall’Associazione;
12. ogni altra eventuale entrata.
L’Associazione può avere in disponibilità materiale dei beni, a titolo giuridico diverso, non facenti parte del patrimonio della stessa.
Qualora il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4, del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l’organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 8
Organi dell'Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l’Organo di Controllo, se obbligatorio per legge;
5. il Revisore Legale dei Conti, se opportuno o obbligatorio per legge.
Articolo 9
L'Assemblea degli Associati
L'Assemblea è costituita dagli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa, e che godano del diritto di voto conformemente a quanto previsto dall’articolo 3. Ciascun Associato che goda del diritto di voto può esprimere un solo voto.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l’anno, entro il 30 giugno; l'assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento per iniziativa del Presidente stesso o della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati in regola col pagamento della quota associativa.
Le convocazioni dell'Assemblea avvengono con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo messaggio di posta elettronica inviato a tutti gli Associati e a mezzo avviso scritto esposto in apposita bacheca presso la sede sociale e pubblicato sul sito web dell’Associazione, con indicazione del luogo, che può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nello stesso Comune, del giorno e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, e dell'ordine del giorno. L’Assemblea in seconda convocazione si può tenere anche lo stesso giorno della prima, dopo almeno un’ora da quella fissata per quest’ultima.
Qualunque Associato può chiedere di inserire nell’ordine del giorno un ulteriore argomento, purché la richiesta pervenga al Presidente per iscritto o a mezzo messaggio di posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della prima convocazione dell’Assemblea.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli Associati che godono del diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, salvo nei casi previsti all’articolo 19.
È ammesso il rilascio di deleghe per la partecipazione e il voto nell’Assemblea degli Associati, purché il delegato sia un Associato che gode del diritto di voto. Uno stesso Associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’Assemblea potrà tenersi in presenza fisica oppure in tutto o in parte mediante mezzi di telecomunicazione; in tale ultimo caso, ciascun Associato potrà partecipare a distanza ed esprimere il voto in via telematica purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota. Il Consiglio Direttivo detta, se del caso, le opportune regole attuative. Il Consiglio Direttivo potrà altresì consentire agli Associati di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica e il votante si considera intervenuto ai fini dei quorum.
Tutte le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti all’articolo 19.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Articolo 10
Competenze dell'Assemblea degli Associati
Sono di competenza dell’Assemblea dei soci le deliberazioni di:
1. nomina e revoca degli organi sociali e del Revisore Legale dei Conti;
2. ratifica dell’elenco degli Associati;
3. esclusione degli Associati proposta dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo;
5. formulazione al Consiglio Direttivo di orientamenti di carattere generale sulle attività e sulle azioni dell’Associazione;
6. determinazione della misura della quota associativa annuale base proposta dal Consiglio Direttivo;
7. responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
8. modifica del presente statuto;
9. scioglimento e devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione, assumendo anche tutte le decisioni del caso;
10. qualsiasi altro argomento ad essa riservato dalla legge o dal presente statuto, o sottoposto dal Consiglio Direttivo.
Su ogni proposta di deliberazione ciascun Associato ha diritto di intervenire e di domandare spiegazioni e chiarimenti.
Articolo 11
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è formato da sette componenti.
Tutti i componenti sono eletti dall’Assemblea degli Associati fra coloro che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e termini fissati dal Consiglio Direttivo in carica; possono essere candidati solo coloro che, alla data di celebrazione dell’Assemblea degli Associati convocata per la nomina, abbiano rivestito la qualifica di Associati individuali operativi per almeno quattro esercizi anche non consecutivi e non si trovino in una o più delle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile.
Nel corso della prima riunione successiva alla nomina, che deve tenersi entro dieci giorni da questa ed è convocata dal componente più anziano di età, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti un Presidente.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi, scadono alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade e deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo decaduto può comunque compiere gli affari correnti e gli atti urgenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa e comunque almeno una volta ogni anno, oppure quando ne faccia richiesta scritta al Presidente la maggioranza dei Consiglieri.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo avvengono con preavviso scritto trasmesso, anche a mezzo di messaggio telematico, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabilita e dell'ordine del giorno. La riunione potrà tenersi in presenza fisica oppure in tutto o in parte mediante mezzi di telecomunicazione; in tale ultimo caso, ciascun componente del Consiglio Direttivo potrà partecipare a distanza ed esprimere il voto in via telematica purché sia possibile verificarne l’identità. Il Consiglio Direttivo detta, se del caso, le opportune regole attuative.
In caso di comprovate ragioni di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni lavorativi.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Tutte le decisioni vengono deliberate a maggioranza semplice. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Ciascun componente esprime un solo voto.
Non sono ammesse deleghe tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale firmato dal Presidente e controfirmato dai Consiglieri presenti alla riunione alla quale il verbale si riferisce.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando l’Associato che sia risultato primo fra i non eletti nell’ultima elezione, se ve ne siano e se confermino di accettare l’incarico; il Consigliere nominato rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In mancanza di non eletti disponibili, i rimanenti componenti dovranno convocare al più presto l'Assemblea affinché deliberi la nomina del nuovo Consigliere.
Articolo 12
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1. nominare il Presidente nel corso della prima riunione dopo la nomina del Consiglio, nonché in ogni caso di cessazione anticipata del Presidente;
2. vagliare le domande di ammissione all’Associazione o di iscrizione di Associati alla categoria degli Associati individuali operativi;
3 prendere atto delle dichiarazioni di recesso degli Associati;
4. proporre all’Assemblea degli Associati l’esclusione degli Associati;
5. attribuire la qualifica di Associato benemerito conformemente all’art. 3;
6. nominare Associati onorari;
7. affidare o revocare ruoli e incarichi agli Associati individuali operativi;
8. gestire l’Associazione in conformità agli scopi e alle finalità previste nel presente Statuto;
9. tenere i libri contabili dell’Associazione;
10. proporre all’Assemblea degli Associati la misura della quota associativa annuale base;
11. redigere il bilancio preventivo e di esercizio;
12. approvare norme e regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
13. affidare deleghe ovvero incarichi specifici ai suoi componenti, sia per l’ordinaria gestione dell’Associazione sia per iniziative e progetti speciali;
14. deliberare la partecipazione dell’Associazione a progetti e iniziative in collaborazione con enti esterni.
Articolo 13
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dura in carica quattro esercizi con le stesse scadenze degli altri componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato ovvero, in difetto di delega, dal più anziano di età.
Articolo 14
Compiti del Presidente
Il Presidente ha il compito di:
1. rappresentare legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni;
2. sovrintendere al funzionamento dell’Associazione;
3. presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali;
4. gestire i rapporti con le Associazioni consorelle e con gli Enti associati;
5. gestire i rapporti con il gestore del trasporto pubblico locale di Torino;
6. gestire i rapporti con clienti e fornitori;
7. autorizzare le spese correnti entro un limite massimo prefissato dal Consiglio Direttivo;
8. solo in casi di estrema urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;
9. redigere un rapporto annuale, presentato all’Assemblea degli Associati, riguardante l’andamento finanziario, le attività svolte e quelle in programma.
Articolo 15
Associati onorari
La qualifica di Associato onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo. Qualora l’Associato onorario sia anche stato Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può altresì attribuirgli la qualifica di Presidente onorario.
Articolo 16
L’Organo di Controllo
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico.
I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica quattro esercizi, scadono alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
Articolo 17
Compiti dell’Organo di Controllo
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
Articolo 18
Il Revisore legale dei Conti
Qualora ricorrano le condizioni di legge, o sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Revisore legale dei Conti, anche in forma societaria. Il Revisore legale dei Conti deve essere iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali dei conti.
L’incarico dura quattro esercizi, termina alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio del quarto esercizio e può essere rinnovato.
L’Incarico di Revisore legale dei Conti è incompatibile con la qualifica di Associato e con tutte le altre cariche statutarie.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili. In assenza dell’Organo di Controllo, esercita altresì la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione.
Articolo 19
Modifiche statutarie. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Devoluzione del patrimonio
Le proposte di modifica della Statuto sono approvate dall'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice con la presenza di almeno tre quarti degli Associati che godono del diritto di voto.
La proposta di scioglimento dell’Associazione è presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli Associati, che la approva a maggioranza assoluta di tre quarti degli Associati che godono del diritto di voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede anche a nominare il o i liquidatore/i, che possono anche essere i componenti del Consiglio Direttivo uscente.
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio sociale residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che abbiano scopi affini o similari a quelli dell’Associazione secondo le disposizioni che saranno stabilite dall’Assemblea degli Associati che delibera a maggioranza assoluta di tre quarti degli Associati che godono del diritto di voto; in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 20
Durata ed esercizi
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
L’esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 21
Libri sociali e contabili
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
1. il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendo per iscritto, anche tramite e-mail, l’accesso alla documentazione, specificandone i motivi.
L’associazione tiene altresì ogni altro libro o scrittura richiesta dalla legge o opportuna e conserva i bilanci approvati dall’Assemblea.
Articolo 22
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.